Rispetto al testo originario del ddl la versione definitiva della citata Legge si compone di 1 articolo suddiviso in 735 commi. Nell’iter di approvazione il Legislatore ha apportato una serie di significative modifiche.
NOVITA' IRAP
Con l’introduzione all’art. 11, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 4-octies, è riconosciuta la deduzione dal valore della produzione IRAP della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni di cui ai commi 1, lett. a (premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo), 1-bis (indennità di trasferta autotrasportatori), 4-bis.1 (deduzione di € 1.850 per dipendente) e 4-quater (deduzione IRAP per incremento della base occupazionale) del citato art. 11.
DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL n. 63/2013 la detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015.
La detrazione spetta nella misura del 65% anche per le spese, purché “documentate e rimaste a carico del contribuente”.
DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
Modificando l’art. 16, DL n. 63/2013 è ora stabilito che la detrazione IRPEF relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2015.
Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva previsto il riconoscimento della detrazione in esame nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 e del 40% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO
In sede di approvazione sono state aggiornate le definizioni di “vettore” e di “committente” contenute nell’art. 2 del citato Decreto ed è introdotta la nuova figura del sub-vettore con la correlata disciplina della sub-vettura di cui al nuovo art. 6-ter, D.Lgs. n. 286/2005. Inoltre è abrogato l’art. 7-bis relativo alla scheda di trasporto.
Con la sostituzione dei commi da 4 a 4-quinquies sono introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:
· soppressione dei c.d. “costi minimi”, per cui i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti “tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”;
· è prevista la responsabilità solidale del committente con il vettore nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere:
- i trattamenti retributivi ai lavoratori;
- i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti;
limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del contratto di trasporto, con esclusione delle sanzioni per cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
In caso di inadempimento più grave, la responsabilità è estesa anche all’ambito fiscale e alle violazioni del Codice della strada;
· la predetta responsabilità solidale può essere esclusa qualora il committente:
- acquisisca il Durc del vettore (preliminarmente ovvero al termine del contratto);
- accerti la regolarità via Internet utilizzando l’apposita modalità che sarà resa disponibile dall’Albo degli autotrasportatori;
· in caso di mancato rispetto del termine massimo di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada (60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, salvo diverso accordo) è applicabile la sanzione pari al 10% dell’importo della fattura e comunque non inferiore a € 1.000;
le nuove imprese che si iscrivono all’Albo degli autotrasportatori possono, limitatamente ai primi 2 anni di esercizio dell’attività, dimostrare il requisito della capacità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale. Dal terzo anno è richiesta l’attestazione di un Revisore legale ovvero una fideiussione bancaria / assicurativa.
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